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Ordinanza — n. 22291/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal for reiterating arguments already rejected in second instance regarding criminal liability.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22291/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared Walter Pavan's appeal inadmissible because it merely reiterated grievances already rejected by the Court of Appeal. Pavan argued for contradictions and illogical reasoning regarding criminal liability under specific penal codes, but the court found these claims unsupported by the original judgment's text. Consequently, the appeal was dismissed, and Pavan was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 364, 365 c.p.p.; Appeals that merely reiterate grievances already rejected in the second instance without presenting new grounds or logical flaws are inadmissible.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Reiteration of Grievances Court of Cassation Judicial Review Limits Criminal Liability Appeal Procedural Exhaustion Wucher

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
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Volltext

te d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Walter Pavan,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della prova posta afondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 81, 110, 644 cod. pen.,nonché il secondo motivo specificamente diretto a censurare il vizio di motivazione e iltravisamento della prova, con riferimento al giudizio di attendibilità della persona offesa, nonsono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018,Barraglia, Rv. 275100-01), tra l’altro caratterizzata da riferimenti al fatto e a valutazioni dimerito che esondano dalla cognizione di questa Corte;ritenuto che tali motivi devono ritenersi altresì manifestamente infondati, giacchédeducono vizi di motivazione che tuttavia non emergono dal testo della sentenza, la quale,anzi, si articola in passaggi argomentativi giuridicamente corretti e logicamente lineari,sottoponendo le dichiarazioni della persona offesa a diversi elementi di riscontro oggettivoadeguatamente esaminati alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata (quali, la misura degliinteressi individuata nella comunicazione inoltrata alla persona offesa in data 2 marzo 2019,nonché i messaggi e i tabulati telefonici, dai quali trarre riscontri relativi agli incontri per ilpagamento degli interessi e per la restituzione del capitale);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI