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Ordinanza — n. 22285/2026 — snpen KI-generiert

Civil appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing lower court's factual findings.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22285/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the civil appeal filed by Vincenza Antonietta Piserchia inadmissible. The appellant argued that the lower court violated the law by acquitting Roberto Piserchia of appropriation charges based on a misreading of procedural data. The court rejected this claim because the law precludes the Cassation court from re-evaluating factual findings or testing the logical consistency of the lower court's reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of procedural results for those of the lower courts nor examine the logical soundness of the reasoning, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Schlagwörter

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preclusion principle Court of Cassation factual findings review logical consistency inadmissible appeal appropriation charge civil appeal dismissal Rückforderung aus ungerechtfertigter Bereicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Volltext

ento a carico di:Piserchia Roberto nato a FOGGIA il 05/06/1973avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso agli effetti civili presentato nell’interesse di Vincenza AntoniettaPiserchia, nella qualità di parte civile;ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge in ordine alla sentenza di assoluzione a favore dell’imputato Roberto Pisercha per ilreato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 646, cod. pen., e che contesta la correttezzadella motivazione sulla base di una diversa lettura dei dati processuali, non è consentitodalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre lapropria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, maanche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli diragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260);che il giudice adito ha adeguatamente motivato rilevando gli elementi dai qualidesumere l’insussistenza del reato appropriativo, atteso che il Piserchia ha agito nel pienodei poteri conferitigli dai coeredi deleganti, in assenza del fine di profitto (si veda pag. 4 dellasentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI