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Ordinanza — n. 22282/2026 — snpen KI-generiert

Court declares appeal inadmissible due to withdrawal and orders payment of court costs and fine.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22282/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the civil appeal filed by Anthony Mazzeo inadmissible because the appellant, Qnaiti Salah, formally withdrew the lawsuit on May 8, 2026. The appellant argued for the withdrawal, while the opposing party contended that the withdrawal rendered the legal challenge void. Consequently, the court ruled that the withdrawal necessitates the dismissal of the appeal and imposes a monetary penalty on the withdrawing party.

Legislator-Regeste

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Art. 591 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal renders the recourse inadmissible, triggering a mandatory condemnation to pay court costs and a fine under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Schlagwörter

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withdrawal of appeal inadmissibility declaration court costs liability criminal procedure code monetary fine sanction Verzicht auf mündliche Verhandlung Rückzug des Rechtsvorschlags Verzicht auf Entscheidbegründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 591 cod. proc. pen.
606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata exart. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria diinammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna alpagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favoredella cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenutadi euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria diinammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna alpagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favoredella cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenutadi euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921
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Volltext

:Qnaiti Salah nato a (MAROCCO) il 06/11/1975avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Torinodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato agli effetti civili nell’interesse della parte civile AnthonyMazzeo;rilevato che con dichiarazione sottoscritta ed autentica dal difensore e procuratorespeciale dell’8 maggio 2026 il ricorrente ha rinunziato al ricorso;considerato che la rinuncia determina l'inammissibilità del ricorso.

Alla declaratoria diinammissibilità del ricorso consegue, per la parte privata ricorrente, la condanna alpagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favoredella cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare nella misura contenutadi euro 500,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause diinammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzionepecuniaria in esso prevista deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarataex art. 606 comma 3 codice di rito, ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata exart. 591 cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia all'impugnazione (Sez. 6,sent. n. 26255 del 17/6/2015, Rv. 263921);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma più contenuta di eurocinquecento/00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI