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Ordinanza — n. 22281/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal as repetitive and lacks interest due to mitigating factors outweighing aggravating ones.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22281/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued that the lower court violated the law regarding extortion and failed to exclude an aggravating circumstance involving a weapon. The court rejected these claims as repetitive of prior arguments and found the appeal lacked legal interest because the recognized mitigating factors rendered the aggravating circumstance ineffective for sentencing.

Legislator-Regeste

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Art. 629 cod. pen.; Art. 609 c.p.p.: Appeals that merely reiterate grievances already dismissed on appeal or lack legal interest when mitigating circumstances outweigh aggravating ones are inadmissible.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility repetitive grounds rejection lack of legal interest mitigating vs aggravating extortion conviction appeal court costs and fines procedural dismissal qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 629, cod. pen.
234364);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge conriferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante relativa all’uso dell’arma, dicui all’art. 629, comma secondo, cod.
Art. 609 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa delmerito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 6, n. 33435 del 4/05/2006
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
pen., è generico per mancanza di specificità in ragionedell’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.,Rv.
n. 10372 del 1995
Sez. 4, n. 36659 del 17/09/2025, Querini
(Sez. 4, n. 36659 del 17/09/2025, Querini, Rv.
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Volltext

orte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Fabrizio Guazzerotti,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di cuiall’art. 629, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa delmerito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01);che il giudice adito ha adeguatamente motivato con riferimento alla valutazione delcompendio probatorio posto alla base della costruzione del fatto (si vedano pagg. 2-3 dellasentenza impugnata ove il giudice adito correttamente rileva la logicità delle deduzioni cheportano a ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato di estorsione, considerato iltenore delle minacce e la loro capacità intimidatoria e coercitiva, tenuto conto altresì dellefonti di prova sulla cui attendibilità e credibilità non sono state presentate contestazioni);che, peraltro, i denunciati “travisamenti” della prova lungi dal consisterenell'utilizzazione di una prova inesistente o nell'utilizzazione di un risultato di provaincontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo, si risolvono in censureche attengono alla valutazione del risultato significante del compendio probatorio (Sez.6, n.33435 del 4/05/2006, Rv. 234364);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge conriferimento alla mancata esclusione della circostanza aggravante relativa all’uso dell’arma, dicui all’art. 629, comma secondo, cod. pen., è generico per mancanza di specificità in ragionedell’assenza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.,Rv. 281521 – 01) ed è altresì è manifestamente infondato perché la corte d’appellocorrettamente motiva sulla sussistenza di un’arma impropria (si veda pag. 3 della sentenzacon riferimento alla capacità lesiva del lancio di bottiglia per peso e presenza di parti dura)oltre che inammissibile per carenza d'interesse giacché, come rilevato dal giudice disecondo grado in motivazione, la già riconosciuta prevalenza delle attenuanti rende di fattopriva di effetti la circostanza aggravante sulla pena;che tale assunto è conforme, peraltro, alla giurisprudenza di questa Corte, a mentedella quale, è inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputatofinalizzata a ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nel caso in cui essa siastata ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti (Vedi: n. 10372 del 1995, Rv.202260-01). (Sez. 4, n. 36659 del 17/09/2025, Querini, Rv. 288855 – 01),rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI