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Ordinanza — n. 22280/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning without new critique.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22280/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued violations of law regarding theft and sentencing, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the specific, critical argumentation required by law to challenge the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already rejected by the court of first instance without providing a specific, critical argumentative critique of the judgment's reasoning.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of critical analysis theft and receipt appellate review limits Entweichenlassen von Gefangenen Hehlerei Teilnahme an der Straftat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
Sez. 2, n. 37775 del 01/06/2016, Bertolini
Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto
268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv.
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Volltext

'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Ariolli;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Gioele Torelli;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge evizio di motivazione in relazione all’art. 648 cod. pen., non è consentito perché fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pagina 3 dellasentenza impugnata, ove la Corte rileva con certezza che il delitto presupposto sia daindividuarsi nel furto - atteso che il titolare della patente ne aveva denunciato la sottrazionequalche mese prima - ma, in difetto di elementi idonei a ricondurre all’odierno ricorrente lamateriale commissione della sottrazione, deve concludersi che lo stesso sia entrato nelladisponibilità del documento per effetto della consegna da parte dell’autore rimasto ignoto,nella piena consapevolezza dell’illiceità della propria condotta);ritenuto che il secondo motivo, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordineall’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il delitto ascrittogli invocando lariqualificazione in quello di furto, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile anorma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dellosviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altreaffermazioni contenute nel provvedimento;che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha unorizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, perespressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparatoargomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alleacquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.

3) non presenta alcun vizioriconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen.;osservato, inoltre, che entrambi i motivi afferiscono alla prospettazione di enunciatiermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza dilegittimità;che, nello specifico, si ritiene applicabile l’orientamento consolidato dellagiurisprudenza di questa Corte secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovatonella disponibilità della res provento di delitto, in assenza di elementi probatori univocamenteindicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazioneRv. 270120;

Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969. 2, n. 37775 del01/06/2016, Bertolini, Rv. 268085; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto, Rv. 258264); etanto a prescindere dall’argomento, non affatto secondario, che la ricettazione ha ad oggettoun bene non in commercio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI ARIOLLI LUCIANO IMPERIALI