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Ordinanza — n. 22200/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper use of execution incident against res judicata.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22200/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant improperly attempted to challenge a final judgment via an execution incident. The applicant argued the first-instance judge failed to examine his legitimate impediment, but the court noted this specific defect must be raised through standard appeal mechanisms rather than execution proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 670 cod. proc. pen.; Art. 629-bis cod. proc. pen.: Nullities arising from absence in absentia proceedings are not deducible via execution incident due to res judicata; such defects must be challenged through ordinary appeal or rescission requests.

Schlagwörter

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execution incident inadmissibility res judicata principle legitimate impediment defect cassation appeal rejection procedural exhaustion requirement Prozesshindernis Abwesenheitsverfahren Unterlassung der Nothilfe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 670 cod. proc. pen.
«Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudiziocelebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sonodeducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
Art. 629-bis cod. proc. pen.
pen., in ragionedell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di farvalere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 670 cod. proc. pen
«Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudiziocelebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sonodeducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629-bis cod. proc.pen
pen., in ragionedell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di farvalere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv.280931
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Volltext

Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOConsiderato che Matteo Politi ricorre per cassazione avverso l'ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione volto a ottenere la non esecutività dellasentenza del Tribunale di Verona in data 29 novembre 2019, confermata da quella dellaCorte di appello di Venezia in data 22 dicembre 2020, irrevocabile, per omesso vaglio dellegittimo impedimento dell’imputato nel giudizio di primo grado;ritenuto che il ricorrente replica inammissibilmente le stesse censure poste conl’incidente di esecuzione, senza confrontarsi con la motivazione posta a fondamento dellaritenuta inammissibilità, ossia la constatazione che – essendo la censura dell’istante limitataal mancato vaglio da parte del Giudice di primo grado del suo legittimo impedimento nelcorso del giudizio di primo grado – la stessa dev’essere – come effettivamente è stata –prospettata con i normali mezzi d’impugnazione, secondo il principio statuito da questa Cortenella più autorevole composizione:

«Le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudiziocelebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sonodeducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragionedell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di farvalere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc.pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assumaderivata dalle nullità stesse» (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv.280931 – 01), ipotesi quest’ultima non sussistente nel caso in scrutinio.rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA TOSCANI STEFANO APRILE