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Ordinanza — n. 22180/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for reiterating facts and genericity, ruling no new legal issues exist.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22180/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments already examined and rejected by the lower court. The appellant argued that the factual reconstruction misidentified the origin of the fire and failed to specify the incendiary device, while also requesting generic mitigating circumstances. The court ruled that such arguments lack novelty and fall outside the scope of cassation review, which is limited to checking the logical structure of the lower court's reasoning rather than re-evaluating facts.

Legislator-Regeste

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Art. 192 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine mere factual reiterations or generic grievances that lack novelty, as the review is strictly limited to the logical coherence of the lower court's reasoning.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiteration of arguments genericity of grounds lack of novelty scope of cassation review factual re-evaluation generic mitigating circumstances fahrlässige Verursachung einer Feuersbrunst

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 192 c.p.p.
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod.
Art. 62 bis c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
207944 – 01).Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; all'inammissibilità delricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.
art. 423 cod. pen
La Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 16 settembre 2025 haconfermato la condanna di Picarelli Michele alla pena di anni tre di reclusione per il delitto dicui all’art. 423 cod. pen.2.
art. 192 cod. proc. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod.
art. 616 c.p
207944 – 01).Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; all'inammissibilità delricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Sez. 5, n. 28011/2013
e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n.
Sez. 6, n. 22445/2009
Sez. 5, n. 11933/2005
Sez. 4, n. 15497/2002
Sez. 5, n. 2896/1999
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte Costituzionale
Sez.6, n.22445/2009
28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n.
Sez.5, n. 11933/2005
28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n.
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Volltext

a Corte d'appello di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza in data 16 settembre 2025 haconfermato la condanna di Picarelli Michele alla pena di anni tre di reclusione per il delitto dicui all’art. 423 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato a mezzo del difensore difiducia articolando tre motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.Secondo il ricorrente, la ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di meritoconteneva un evidente travisamento, poiché l’incendio era partito da un’area più a vallerispetto al luogo ove ere stato ripreso Picarelli lanciare l’esca incendiaria.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.Il provvedimento impugnato non chiarisce la natura dell’oggetto che Picarelli vieneripreso a lanciare e che, ciononostante, viene definito un’esca incendiaria.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 62 bis cd. pen in ragione dellamancata concessione delle attenuanti generiche.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.I motivi di ricorso sono meramente reiterativi, senza alcun elemento di novità, dei motividi gravame proposti avverso la sentenza di primo grado, partitamente esaminati nelprovvedimento impugnato e, con argomentazione ampia, non contraddittoria, né illogica,rigettati.Nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" la mancanza dicorrelazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste afondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem,Rv. 259456 – 01)La riproposizione di questioni già esaminate e disattese dal giudice del provvedimentoimpugnato è causa di genericità del motivo per il giudizio di cassazione, perché in esso lacensura deve colpire uno dei vizi della motivazione tassativamente indicati dall'art. 606c.p.p., comma 1, lett.

e) e una deduzione che invece riproponga la censura presentata algiudice d'appello senza confrontarsi con la risposta da questi argomentata e le sue ragioni,per ciò solo esula dalla struttura del giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 28011/2013; Sez.6, n.22445/2009; Sez.5, n. 11933/2005; Sez.4, n. 15497/2002; Sez. 5, n. 2896/1999).Correlativamente il ricorrente con il primo motivo propone delle mere censure in fattoche analogamente esulano dal giudizio di legittimità, posto che l'indagine di legittimità suldiscorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacatodemandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - ariscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisioneimpugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudicedi merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alleacquisizioni processuali.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una"rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, invia esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità lamera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 – 01).Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; all'inammissibilità delricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Cortecostituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorsosenza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma dieuro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilitàdei motivi di impugnazione.Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani