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Ordinanza — n. 22167/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against home detention order due to lack of specific argumentation regarding recidivism risk.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 22167/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal against a home detention order inadmissible because it failed to address specific factual grounds. The convicted defendant argued that the lower court's reasoning was merely abstract and ignored two prior escape incidents, claiming the disciplinary issues were episodic. The court rejected this, ruling that the appeal lacked specificity by not engaging with the detailed circumstances of the detainee's high social danger and multiple violations.

Legislator-Regeste

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Art. 47 ter Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint do not specifically address the factual and legal reasons upon which the contested decision was based, constituting a lack of correlation between the decision's arguments and the grounds of the appeal.

Schlagwörter

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home detention order lack of specificity recidivism risk inadmissible appeal social danger assessment Strafaussetzung periodische Haftprüfung überlange Untersuchungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 ter Ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 28 gennaio 2026 harigettato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis Ord.pen.
Art. 616 c.p.p.
259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.
art. 616 c.p
259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Volltext

. SORVEGLIANZA di Potenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Potenza con ordinanza del 28 gennaio 2026 harigettato l’istanza di concessione della detenzione domiciliare ex art. 47 ter comma 1 bis Ord.pen. depositata nell’interesse di Lopedota Sante, detenuto in esecuzione di pena conscadenza il 27 marzo 2027.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato a mezzo del difensore difiducia, proponendo un unico motivo di ricorso.Con tale motivo di doglianza lamenta la violazione dell’art. 47 ter Ord. pen.Il provvedimento impugnato avrebbe offerto una motivazione non soddisfacente inquanto basata unicamente su una mera valutazione astratta e ipotetica di una possibilereiterazione criminosa.Rileva, poi, come un medesimo fatto di evasione sia stato iscritto a suo carico due voltee come i rilievi disciplinari siano assolutamente episodici e nulla possano dire circa lapericolosità del detenuto.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.La detenzione domiciliare viene applicata, in presenza dei requisiti stabiliti dall’art. 47ter Ord. pe. quando sia misura idonea ad evitare che il condannato commetta altri reati.La misura in oggetto è strutturata soprattutto al fine di evitare il pericolo di recidiva e,correttamente, su tale finalità il provvedimento ha calibrato l’ordito motivazionale,evidenziando una pluralità di circostanze di fatto che inducono a ritenere la pericolositàsociale del detenuto ancora estremamente elevata e scarsa l’aspettativa di una suacollaborazione al fine di evitare le recidiva nel reato.In particolare, oltre alla quantità di precedenti, ai procedimenti ancora pendenti, ilTribunale sottolinea la presenza di due episodi di evasione e di una pluralità di violazioni allasorveglianza speciale, oltre a plurime infrazioni disciplinari.Il motivo di ricorso non affronta nello specifico tali argomentazioni, limitandosi ad unainammissibile critica generica al provvedimento; secondo un costante insegnamento che siintende qui ribadire, nel giudizio di cassazione costituisce motivo di "aspecificità" lamancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelleposte a fondamento dell'impugnazione (così in motivazione Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014,Kasem, Rv. 259456 – 01)All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani