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Ordinanza — n. 21962/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal on usura continuation claim, ruling acts were separate crimes.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21962/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that his usury and subsequent gun possession constituted a single criminal design under Article 81 of the Penal Code. The court rejected this, stating that acquiring the weapon was a subsequent, contingent decision rather than part of the original usury plan.

Legislator-Regeste

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Art. 81 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The court holds that subsequent acts like acquiring a weapon do not automatically form a continuous crime with prior offenses absent evidence of a pre-existing common criminal plan.

Schlagwörter

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usury crime criminal continuity accessory offense procedural inadmissibility separate criminal acts Waffenrechtsdelikte Privatwaffe sexuelle Handlung mit einem Gefangenen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81 c.p.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unicomotivo la violazione dell’art. 81 cod.
Art. 616 c.p.p.
art. 81 cod. pen
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unicomotivo la violazione dell’art. 81 cod. pen.
art. 616 c.p

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017
(Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale
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Volltext

UNALE di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in qualità di giudicedell’esecuzione, con provvedimento del 12 gennaio 2026 ha respinto la richiesta depositatanell’interesse di Siano Nicola e volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo dellacontinuazione fra i fatti di cui a due sentenze di condanna2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unicomotivo la violazione dell’art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione.Il delitto di usura, precisa il ricorrente, infatti, è reato a condotta frazionata che siprotrae ben oltre la data di pattuizione degli interessi usurari e posto che la pistola - la cuiillecita detenzione costituisce il reato per il quale è stata riportata la seconda condanna - èstata rinvenuta nel 2023, è evidente che l’arco temporale in cui si devono riportare lecondotte criminose è più ristretto e comunque è incerto.Ciò che il ricorrente ribadisce è la natura servente e strumentale del delitto in materia diarmi rispetto all’usura che è un aspetto che nel provvedimento impugnato non è statominimamente considerato.CONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Il motivo di ricorso è meramente reiterativo di una argomentazione già posta alla basedell’istanza rigettata e ampiamente sviscerata dal giudice dell’esecuzione che ha ribaditocome la natura servente e strumentale dei delitti successivi, in questo caso la detenzionedell’arma, rispetto al delitto di usura, non è di per sé significativa delle esistenza di un unicodisegno criminoso, ben potendosi ritenere che la decisione di procurarsi un’arma, lungidall’essere stata presa nel momento in cui venne commessa l’usura, in difetto di elementipositivi dai quali desumere il contrario, è frutto di deliberazioni successive, discendenti daesigenze contingenti e non preventivamente deliberabili.La continuazione allude alla riconducibilità di più reati ad un comune programmacriminoso, mentre il nesso di strumentalità attiene al distinto piano di valutazione relativo allafunzionalità di un reato rispetto ad un altro. (Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018,Musso, Rv. 273117 - 01); i due istituti hanno anche ratio differenti, poiché il primo attenua lapena in ragione del minore disvalore ricondotta all’ideazione criminosa unitaria mentre ilsecondo costituisce una circostanza che aggrava il reato.All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000,n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbiaproposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa diinammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenutoconto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani