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Ordinanza — n. 21868/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal arguments against the conviction's reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21868/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The cassation appeal filed by Antonino Rosello against his conviction was declared inadmissible due to its generic nature. Rosello argued for a violation of legal norms regarding the duty to motivate the conviction and the omission of evaluation criteria, but the court found these claims lacked specific factual or legal support. Consequently, the appeal was rejected as abstract and unrelated to the specific reasoning of the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Cassation appeals must be specific; generic complaints lacking a direct correlation with the specific reasoning of the contested decision are inadmissible.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility generic grounds rejection duty to motivate conviction specific legal arguments required abstract principles insufficient mildernder Umstand fahrlässige Straftat Gewaltdelikte

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
25827 del 21/3/2025, Pirolo, non mass.); che, pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, con conseguente condanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000).

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco
Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri
Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez.
Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo
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Volltext

posto da: ROSSELLO ANTONINO nato a PARTINICO il 16/07/1978 avverso la sentenza del 25/02/2026 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

che Antonino ROSSELLO, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe pronunciata il 25/2/2026 dalla Corte d'appello di Palermo, che ha confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, emessa dal Tribunale di Palermo in data 4/6/2025, di condanna dello stesso alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di cui agli artt. 99, comma quarto, cod. pen. e 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; che il ricorso - che denuncia, con unico motivo, violazione delle norme di legge relativa all'obbligo di motivare la decisone di condanna e l'omessa esplicitazione dei criteri di valutazione delle prove a carico - è stato proposto per motivi non specifici perché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, limitandosi ad una astratta enunciazione di principi (costituzionali, normativi, giurisprudenziali) del tutto avulsi dalla fattispecie concreta e che non attaccano, in alcun modo, la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; 1che, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici quando risultano intrinsecamente indeterminati (come nella specie) e quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra molte, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568-01;

Sez. 1, n. 45331 del 17/2/2023, Rezzuto e altri, non mass.; Sez. 3, n. 25827 del 21/3/2025, Pirolo, non mass.); che, pertanto va dichiarato inammissibile, in quanto aspecifico, con conseguente condanna del/la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.MIN CANC 12 U2026