Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding prison visitation rights.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds, offering only generic and repetitive arguments. The appellant challenged a lower court's refusal to authorize video visits with family members under a differentiated prison regime, citing economic hardship and the mother's inability to conduct in-person meetings. The court rejected these claims as manifestly unfounded and inconsistent with established case law, noting that the lower court correctly applied the legal requirement for specific justification.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 35-bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen.; Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it is not specific, merely contestatory, and manifestly unfounded, as it fails to provide a precise comparison with the reasoning of the contested decision.
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KI-generiertVolltext
posto da: ZENO STEFANO nato a ERCOLANO il 17/03/1966 avverso l'ordinanza del 28/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO NATALINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Che Stefano ZENO, tramite difensore di fiducia abilitato, ha proposto ricorso per cassazione in data 19/2/2026 avverso l'ordinanza in epigrafe n. 481 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Torino in data 28 gennaio 2026 che ha respinto il reclamo ex art. 35-bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen., avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Novara n. 801 del 12 maggio 2025, di accoglimento parziale del reclamo proposto dal condannato, ristretto presso la Casa circondariale di Novara in regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., volto ad ottenere la possibilità di effettuare colloqui audiovisivi mensili con la propria madre e i familiari aventi diritto;
Che il ricorso è stato proposto per motivi non specifici perché prospetta deduzioni generiche e reiterative che non istituiscono alcun confronto con la puntuale motivazione del provvedimento impugnato e, comunque, manifestamente infondate perché inerenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emmanuello, 1Rv. 281221-01: il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41- bis ord. pen. può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis; conf.
Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Rv. 279577- 01); giurisprudenza rettamente applicata dal Tribunale nell'impugnato provvedimento (cfr. pag. 2 ord. imp.) che - nel respingere il corrispondente motivo di reclamo (in cui il reclamante ha chiesto di poter effettuare i videocolloqui con i familiari aventi diritto anche quando la madre non è in grado di effettuare i videocolloqui) - senza incorrere nella denunciata contraddittorietà, ha puntualmente spiegato che, in questi casi, viene meno la ratio sottesa all'ammissione dei parenti aventi diritto al videocolloquio, cioè quella di non costringere il detenuto a dover scegliere con quali familiari effettuare lo stesso; inoltre, quanto alla possibilità di ammettere i parenti ai videocolloqui sulla base della loro indigenza economica, il Collegio - rifacendosi a quanto già rilevato dal Magistrato di sorveglianza - ha spiegato che le attestazioni prodotte dal reclamante non sono idonee a fondare una circostanza che renda impossibile o gravemente difficoltoso il colloquio ed ha altresì rilevato l'inidoneità e, quindi, la genericità della dichiarazione relativa alle condizioni economiche della moglie;
Che l'unico motivo di ricorso, aspecifico e meramente contestativo, non è pertanto ammissibile, in quanto non consentito e comunque manifestamente infondato, secondo quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. c), che richiama il testo dell'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; da ultimo, Sez. 2, n. 32020 del 10/09/2025, A., non mass. in motiv. § 3; Sez. 2, n. 38224 del 24/10/2025, Capasso, non mass.), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P.Q.M.
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