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Ordinanza — n. 21792/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as grounds are merely reiterative of already rejected appellate arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21792/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for a specific crime, arguing for non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code and claiming excessive sentencing. The court ruled that these arguments were merely repetitive of those already rejected by the appellate court without new justification.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The court declares an appeal inadmissible when the grounds are merely reiterative of arguments already examined and dismissed by the appellate court.

Schlagwörter

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reiterative grounds inadmissible appeal Article 131-bis procedural economy Cassation review Nichtigkeitsgründe Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Revision des Strafurteils

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
artt. 341- bis cod. pen
39832/2025 Olivadoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'artt. 341- bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.
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Volltext

posto da: OLIVADOTI ANDREA nato a CASTROVILLARI il 11/04/1981 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI;R.G. 39832/2025 Olivadoti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'artt. 341- bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i tre motivi di ricorso, inerenti- rispettivamente - alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio in ragione del discostamento dal minimo edittale, sono tutti meramente reiterativi di analoghi motivi di appello già vagliati e disattesi alla Corte territoriale con motivazione immune da censure (pagg. 2-3 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. p. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Pres enteMaria Silvia Giorgi Angelo ostanzo •10 2