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Ordinanza — n. 21764/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for evasion and weapons charges as grounds are inadmissible in cassation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21764/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Hassan Karim inadmissible, confirming his conviction for evasion and weapons offenses. The court ruled that the defendant's arguments regarding the continuity of his residence and the specific application of non-punishment causes were already fully examined and rejected with correct legal reasoning in the lower court's decision. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and Karim was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals in cassation must address legal issues, not factual re-examinations or arguments already decided by the lower court on the specific circumstances of the crime.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Cassation Admissibility Evasion of Residence Weapons Offense Factual Re-examination unbefugter Waffenbesitz Widerhandlung gegen das Waffengesetz Privatwaffe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. è rimasto nell'ambito della più assoluta aspecificità in quanto la sentenza a pag.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 10632 del 21/09/1992, Rv. 192153
(Nella specie, l'agente, trovandosi agli arresti domiciliari, era stato sorpreso all'esterno dell'abitazione, nel cortile condominiale, vicino al cancello di uscita).» )Sez. 6, n. 10632 del 21/09/1992, Rv. 192153).
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Volltext

posto da: HASSAN KARIM (CUI 05XHF80) nato a VIZZOLO PREDABISSI il 12/03/2001 avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI;85/RG. 39528

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Karim Hassan avverso la sentenza in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna per il delitto di evasione e in materia di armi; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; Ritenuto che i motivi dedotti non siano consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto declinati in fatto e reiterativi di questioni adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dalla sentenza impugnata che alle pagg. 2 e 3 ha menzionato le prove dimostrative della volontaria sottrazione ai controlli da parte dell'imputato che si trovava, con un coltello, di notte all'interno di un'auto con altre tre persone, anziché nell'appartamento in cui doveva scontare la detenzione domiciliare con precise prescrizioni, così da rendersi del tutto inidonei, nella specie, gli argomenti difensivi circa la continuità spaziale e l'abbigliamento dell'imputato che per costante giurisprudenza non escludono l'elemento materiale del reato («Agli effetti dell'art. 385 cod. pen., per abitazione deve intendersi solo il luogo in cui la persona conduce vita domestica, e non le appartenenze, come cortili o giardini, a meno che non ne costituiscano parte integrante. (Nella specie, l'agente, trovandosi agli arresti domiciliari, era stato sorpreso all'esterno dell'abitazione, nel cortile condominiale, vicino al cancello di uscita).» )Sez. 6, n. 10632 del 21/09/1992, Rv. 192153).

Ritenuto che il motivo relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui alli art. 131-bis cod. pen. è rimasto nell'ambito della più assoluta aspecificità in quanto la sentenza a pag. 4 ha dato conto della sua esclusione con argomenti completi e logici fondati sulle modalità del fatto (porto di un'arma impropria e trasgressione in orario notturno). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M