Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 21730/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal claiming lack of reasoning on sentencing mitigation due to organized drug trafficking facts.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21730/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's responsibility for organized drug trafficking. The appellant argued the sentencing mitigation lacked sufficient reasoning, but the court held that sentencing discretion falls within the trial judge's authority provided the decision is not arbitrary. The court determined that since the base sentence was below the statutory median, specific detailed justification for subjective and objective criteria was not required.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 132, 133 cod. pen.; The sentencing discretion of the trial judge regarding mitigating circumstances is subject to cassation review only if the decision is arbitrary or illogical, and specific detailed reasoning is unnecessary when the base sentence falls below the statutory median.

Schlagwörter

KI-generiert
sentencing discretion mitigating circumstances organized crime drug trafficking cassation review median sentence lack of reasoning Strafmilderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025
pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.;
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019
Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013
276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: BEN HAMZA MOHAMED ALI' nato il 09/11/2003 avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Ben Hamza Mohamed Ali ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 27 novembre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30 maggio 2025, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che con l'unico motivo di ricorso .si lamenta il vizio di omessa motivazione con riguardo alla richiesta di "mitigazione del trattamento sanzionatorio" (p. 2 ricorso); considerato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (nella specie, le circostanze del fatto, indicative del carattere organizzato dell'attività, svolta all'interno di una piazza di spaccio; l'elevato grado di purezza della cocaina ceduta: pp. 3 e 4 sentenza impugnata), fermo restando che l'onere argqmentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, non essendo invece necessario - come invece parrebbe affermare il ricorrente - che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); posto che la pena base è stata determinata in misura comunque inferiore al "medio edittale" (ed ulteriormente ridotta con la concessione delle attenuanti generiche), questa Corte ha già precisato che solo l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 4, n. 11620 del 26/02/2025, non mass.;

Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Rv. 255153 - 01);ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M