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Ordinanza — n. 21722/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific appeal grounds not permitted under Italian criminal procedure law.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21722/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Ciro Gargiulo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Gargiulo challenged a second-instance sentence regarding a settlement agreement, arguing the penalty was improperly reduced. The court ruled that such complaints about sentencing quantum are inadmissible unless they prove the penalty is legally illegal, which was not demonstrated here.

Legislator-Regeste

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against second-instance settlement sentences are limited to specific grounds regarding the parties' will and prosecutor's consent, excluding general complaints about sentencing quantum unless the penalty is legally illegal.

Schlagwörter

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Italian criminal procedure settlement agreement appeal penalty quantum inadmissibility second instance review legal penalty illegality Strafmassangemessenheit Strafanpassung Strafmassüberprüfung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
posto da: GARGIULO CIRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/06/1997 avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Ciro Gargiulo ricorre avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
posto da: GARGIULO CIRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/06/1997 avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Ciro Gargiulo ricorre avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022
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Volltext

posto da: GARGIULO CIRO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 22/06/1997 avverso la sentenza del 19/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Ciro Gargiulo ricorre avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Napoli il 19 dicembre 2025; rilevato che con un unico motivo lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena, ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170 - 01); ritenuto che il motivo proposto attiene al quantum della pena irrogata (che si assume ridotta in diverse proporzioni per la detentiva e la pecuniaria) è inammissibile, essendosi al chiaramente al di fuori dei casi di pena illegale; considerato che tale ultima ipotesi si verifica solo se la pena indicata in dispositivo è per genere, specie o per valore minimo o massimo diversa da quella che il legislatore ha previsto per il reato cui è ricondotto il fatto storico, mentre invece è illegittima, se commisurata sulla base della errata applicazione della legge o non giustificata secondo il modello argomentativo normativamente previsto: cfr., in Motivazione, Sez.

U, n: 47182 del 31/03/2022, Rv. 283818 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M