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Ordinanza — n. 21712/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against traffic offense conviction due to inadmissible ground of insufficient motivation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21712/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's finding of responsibility lacked sufficient motivation. The appellant argued that police officers failed to detect specific symptoms, yet the court noted the defendant's erratic driving behavior and emotional instability were already established facts. Consequently, the court ruled that the lower court correctly relied on these objective conduct indicators alongside toxicological results to justify the conviction.

Legislator-Regeste

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Art. 187 cod. strada; Art. 363 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the ground of insufficient motivation is constructed on factual disputes already adjudicated by the lower court, as the court of law may rely on objective behavioral evidence alongside scientific findings to establish responsibility without detailing every favorable element.

Schlagwörter

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inadmissible appeal traffic offense conviction insufficient motivation behavioral evidence toxicological results general mitigating circumstances Court of Cassazione qualifizierte Fahrunfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 187 cod. strada
Art. 363 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv.
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Volltext

posto da: FRISCO FABIANO nato a TERMOLI il 20/05/1992 avverso la sentenza del 20/10/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Fabiano Frisco ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila in data 20 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Vasto in data 4 ottobre 2024, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 187 cod. strada; rilevato che, con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità, che si assume essere stata fondata solo sull'accertamento scientifico, senza però che l'operatore qualificato, ovvero l'agente di polizia municipale, avesse rilevato una sintomatologia tale da suffragarne il risultato; ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto costruito in fatto e comunque teso a riproporre di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati: i giudici di merito hanno infatti valorizzato non solo l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici, ma anche le ulteriori evidenze disponibili, ovvero la condotta tenuta dal ricorrente al momento del controllo (pp. 4 - 5 sentenza impugnata), che indusse gli stessi agenti intervenuti a sottoporre agli accertamenti tossicologici; più in particolare i giudici hanno rilevato che Frisco teneva una condotta di guida del tutto anomala (alternando accelerazioni e rallentamenti, guidando a zigzag), e si mostrava disconnesso dalla realtà alternando momenti di tranquillità a momenti di ira ed a crisi di pianto, negando infine al personale all'ispezione del veicolo; considerato che spetta al giudice verificare l'esistenza di sintomi relativi all'esistenza dello stato di alterazione, che il ricorrente contesta in fatto richiamando le dichiarazioni dell'agente intervenuto, ma senza dedurre un vero e proprio travisamento; rilevato, quanto al diniego delle attenuanti generiche, che il motivo appare anche intrinsecamente aspecifico (come lo era quello d'appello) e che, in ogni caso, secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, la pessima biografia penale e la gravità della condotta: p. 5 sentenza impugnata), rimanendo 2tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (in motivazione, Sez.

U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, non mass. sul punto; conf., Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M