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Ordinanza — n. 21710/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to statute of limitations not raised in time.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21710/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense failed to raise the statute of limitations argument before the appellate judgment. The appellant argued the crime was time-barred, but the court found the offense committed after 2005 and 2008 amendments, triggering a 14-year limitation period that had not yet expired. Consequently, the court rejected the claim as manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 157, comma 6, cod. pen.; Art. 161, cod. pen.: An appeal based on the statute of limitations is inadmissible if the limitation period had not yet expired at the time of the appellate judgment and was not raised in a timely manner.

Schlagwörter

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statute of limitations criminal appeal inadmissibility omission of defense prescription period aggravated negligent homicide Wiederherstellung der Frist Strafdauerreduktion ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Art. 157, comma 6, cod. pen.
266819 - 01); ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, commesso, come nella specie, non solo dopo 18 dicembre 2005 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod.
Art. 161, cod. pen.
157, e al termine massimo di anni 17 e mesi 6, ai sensi dell'art. 161 cod.
art. 157 cod. pen
266819 - 01); ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, commesso, come nella specie, non solo dopo 18 dicembre 2005 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod.
art. 161 cod. pen
157, e al termine massimo di anni 17 e mesi 6, ai sensi dell'art. 161 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 4, n. 51601 del 06/12/2023
(cfr., in relazione alla affine ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, Sez. 4, n. 51601 del 06/12/2023, non mass.;
Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022
Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Rv.
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Volltext

posto da: FOSCHI MARCO nato a ROMA il 30/04/1987 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DAVIDE LAURO;MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che Marco Foschi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 15 ottobre 2025, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 29 settembre 2017, con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., commesso il 14 settembre 2010; rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo al mancato rilievo dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di anni 7 in data anteriore, alla sentenza della Corte d'appello; considerato che le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un miptivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266819 - 01); ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, commesso, come nella specie, non solo dopo 18 dicembre 2005 (data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 157 cod. pen.), ma anche dopo la modifica dell'art. 589, comma 2, cod. pen. a opera del d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (conv., con mod., dalla I. 24 luglio 2008, n. 125), che ha innalzato il massimo edittale da cinque a sette anni, è soggetto al termine di prescrizione di 14 anni, ai sensi del comma 6 del citato art. 157, e al termine massimo di anni 17 e mesi 6, ai sensi dell'art. 161 cod. pen. (cfr., in relazione alla affine ipotesi dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme sulla circolazione stradale, Sez. 4, n. 51601 del 06/12/2023, non mass.;

Sez. 4, n. 32456 del 06/07/2022, Rv. 283488 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M