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Ordinanza — n. 21438/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating first-instance facts and challenging factual evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21438/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared Cherif Akram's appeal inadmissible because it merely reiterated the grounds of the prior appeal. The appellant challenged the lower court's factual reconstruction regarding the possession of nine drug doses and 470 euros, arguing against the merit judge's evaluation of evidence. The court rejected this, affirming that the assessment of facts and evidence belongs exclusively to the trial judge, whose reasoning was deemed logical and based on correct inferences.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals that merely reiterate the grounds of the prior appeal or challenge the factual reconstruction and evaluation of evidence are inadmissible, as these remain within the exclusive competence of the judge of the merits.

Schlagwörter

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inadmissible appeal reiterative grounds factual evaluation judge of merits drug possession Cassation procedure evidence assessment

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

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Volltext

posto da: CHERIF AKRAM ( CUI 02KOT5N ) nato il 07/05/1985 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso di Cherif Akram avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile, perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudicanti hanno motivatamente affermato la responsabilità del prevenuto in ordine al reato per cui si procede, avendo logicamente valorizzato quanto processualmente emerso, con specifico riferimento alla detenzione di nove dosi, confezionate e suddivise, chiaramente predisposte e pronte per lo spaccio su strada, di tre sostanze distinte: cocaina, crack ed eroina, oltre alla detenzione di 470 euro, pur essendo soggetto privo di qualsiasi lecita attività lavorativa. Il ricorso si limita a contestare in maniera avversativa il percorso motivazionale dei giudici di merito, in tal modo pretendendo di sollecitare una rivalutazione dei fatti inammissibile in questa sede.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichia P.Q.Mso:tu-bis -