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Ordinanza — n. 21417/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal for drug trafficking as generic mitigating circumstances are inadmissible due to lack of motivation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21417/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it failed to address the court's reasoning regarding mitigating circumstances. The defense argued for generic leniency based on the claim of feeding a family, while the prosecution highlighted the defendant's financial means and lack of employment. The court rejected the defense's narrative as incompatible with the scale of drug sales and the defendant's prior criminal record.

Legislator-Regeste

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Art. 133 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal challenging a judgment on the grounds of non-consideration of generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment explicitly addresses and rejects such circumstances in its reasoning.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances drug trafficking penalty inadmissible appeal lack of motivation Cassazione appeal

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 133 cod. pen.
1La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Art. 366 c.p.p.
art. 133 cod. pen
1La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.

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Volltext

ria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Habib Ben Rahal ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna con la quale, confermato il giudizio di responsabilità espresso in relazione alle molteplici cessioni di sostanza stupefacente di sostanza stupefacente a venti acquirenti identificati per un minimo di 2.573 dosi dal 2017 al gennaio 2021, ha rideterminato la pena in anni cinque di reclusione ed euro 18.000 di multa. .

2. Con l'unico motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con l'apparato motivazionale posto a fondamento del giudizio espresso. 1La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen., evidentemente considerati preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ha escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento evidenziando che la prospettazione difensiva secondo la quale il ricorrente avrebbe agito solo "per sfamare la famiglia" si rivela poco compatibile con le circostanze emerse (si tratta di migliaia di cessioni di" sostanza stupefacente del tipo cocaina), con la disponibilità economica dimostrata e l'astensione da qualsiasi attività lavorativa, ritenendo recessiva la formale incensuratezza dell'imputato.

4. Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M