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Ordinanza — n. 21384/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and inadmissible generic mitigation claim.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21384/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the lower court's reasoning on criminal liability and civil statutes, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected on appeal without new substantive critique. Additionally, the claim regarding the non-application of generic mitigating circumstances was rejected as inadmissible in this stage of proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 648 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; claims for generic mitigating circumstances are inadmissible in cassation if the lower court's decision is logically sound and based on relevant elements.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility lack of specific argumentation generic mitigating circumstances repetitive grounds of appeal criminal liability reasoning Wirtschaftlichkeit von Arzneimitteln Nachweis des Anspruchs auf Prozesskostenhilfe Verteidigungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Colombo Mirko, ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Colombo Mirko, ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.
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Volltext

RA il 14/11/1987 avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Colombo Mirko, ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso che contestano rispettivamente la correttezza della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod. pen., nonché quella relativa alle statuizioni civili, non sono deducibili perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si vedano in particolare pagg. 8-9 della sentenza impugnata), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 9 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia Aielli Lucian periali .1keee.„