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Ordinanza — n. 21373/2026 — snpen KI-generiert

Cassation Court dismisses appeal regarding non-prosecution cause and prescription for theft with attempted recidivism.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21373/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to apply the non-prosecution cause under Article 131-bis of the Penal Code. The appellant argued for a violation of Article 111 of the Constitution, but the Court held that assessing criminal negligence requires a complex evaluation of specific case details like conduct modes and damage extent. Consequently, the Court affirmed the lower court's discretionary judgment on the gravity of the offense and the non-expiration of the ten-year prescription period for theft.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; The court must evaluate the gravity of the offense and the need for punishment based on specific case details, and the discretionary assessment of non-prosecution causes does not require examining every element if the reasoning is logical and sufficient.

Schlagwörter

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non-prosecution cause criminal negligence prescription period recidivism discretionary judgment theft offense Cassation appeal Stundenfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
5 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art.
Art. 111 Cost.
pen., nonché la violazione dell'art. 111 Cost., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (si veda pag.
Art. 133 cod. pen.
pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Andrea Colacicchi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonché la violazione dell'art.
art. 111 Cost
pen., nonché la violazione dell'art. 111 Cost., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (si veda pag.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone
A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia
274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv.
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Volltext

onsigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Andrea Colacicchi, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonché la violazione dell'art. 111 Cost., oltre ad essere reiterativo di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte di merito è manifestamente infondato a fronte di una congrua e non illogica motivazione (si veda pag. 5 della sentenza impugnata); considerato che per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940); poiché tale valutazione va compiuta sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice, correttamente esercitati nel caso di specie; ritenuto che il secondo motivo di ricorso che deduce la intervenuta prescrizione del reato è manifestamente infondato avuto riguardo al mancato decorso del termine prescrizionale massimo previsto per la ricettazione (anni 10) cui devono aggiungersi 1201 giorni di sospensione come osservato dalla Corte di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M