Cassation court dismisses appeal claiming illegal substitute penalty, ruling only origin matters for legality.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared Luigi Sacco's appeal inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding an illegal substitute penalty. The appellant argued the appellate court applied an illegal penalty under Article 56 of Law 689/81, but the court found the judge merely indicated execution methods without establishing illegality. The decision rests on the principle that substitute penalties are only illegal if their origin violates Article 20-bis of the Penal Code, a threshold not met here.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 56 L. 689/81; Art. 20-bis cod. pen.: A substitute penalty is illegal only if its origin contravenes the statutory framework, not merely if the execution modalities are specified.
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KI-generiertVolltext
o a FOGGIA il 27/07/1990 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luigi Sacco, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art. 56 L. 689/81 per avere il giudice di appello applicato una pena sostitutiva illegale, è manifestamente infondato avuto riguardo al fatto che nella specie il giudice si è limitato a indicare le modalità esecutive della pena sostitutiva senza che possa ravvisarsi un'ipotesi di illegalità della pena sostitutiva, rinvenibile solo la stessa sia "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente con particolare riguardo all'art. 20-bis cod. pen. che stabilisce la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva in rapporto a ciascun tipo di pena sostitutiva, la quale solo se viene superato quel limite deve ritenersi non consentita e dunque illegale ( Sez.
U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689 - 01; Sez. 6, n. 45903 del 25/10/2023, Rv. 285451 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
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