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Ordinanza — n. 21364/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise specific grounds in the appeal stage.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21364/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant failed to specifically contest the police statements regarding the crime and the sentencing quantification in the appeal stage, violating procedural requirements. Furthermore, the claim regarding generic mitigating circumstances was rejected as repetitive and unsupported, as the lower court's reasoning was deemed sufficient without addressing every single favorable element.

Legislator-Regeste

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 635 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds for review were not previously deduced as specific reasons for appeal, or if they merely repeat arguments already dismissed by the court of second instance without providing a new, arguable critique.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility procedural defect specific grounds repetitive arguments mitigating circumstances appeal stage Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
pen., fondata sulle dichiarazioni della polizia penitenziaria, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
Art. 635 cod. pen.
Letto il ricorso di Domenico Ciurria, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod.
art. 635 cod. pen
Letto il ricorso di Domenico Ciurria, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
pen., fondata sulle dichiarazioni della polizia penitenziaria, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Volltext

o a ALTAMURA il 27/06/1973 avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Ciurria, ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 635 cod. pen., fondata sulle dichiarazioni della polizia penitenziaria, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la quantificazione della pena inflitta, non è deducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti (si veda in particolare pag. 4), in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oltre ad essere reiterativo di doglianze già prospettate e puntualmente disattese, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.MCosì deciso, il 21/04/2026 DEPOSITATA Il Consigliere Estensore CANCE-TRIA II Presidente Lucia Aielli 1.0 026 Luca I'Mperiali Lt193