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Ordinanza — n. 21356/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding factual reconstruction and sentencing discretion.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21356/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments that challenged the lower court's factual assessment and sentencing discretion. The appellant argued for a different factual reconstruction and questioned the application of aggravating circumstances, but the court found these matters reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed because the contested issues involved discretionary evaluations of facts and sentencing that fall outside the scope of cassation review.

Legislator-Regeste

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 581, n. c) c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or exercise discretion in sentencing, as these powers belong exclusively to the court of first instance.

Schlagwörter

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cassation inadmissibility factual reconstruction limits sentencing discretion aggravating circumstances recidivism evaluation Nichtigkeitsgründe Strafmilderung ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 61, n. 5 cod. pen.
207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n.
Art. 99 cod. pen.
6 della sentenza impugnata in cui il giudice di merito ha pertinentemente richiamato e si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della citata aggravante); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione dell'art. 99 cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 99 cod. pen
6 della sentenza impugnata in cui il giudice di merito ha pertinentemente richiamato e si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della citata aggravante); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione dell'art. 99 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Volltext

PALERMO il 01/06/1959 avverso la sentenza del 06/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA AIELLI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Furio Gullà, letta la memoria difensiva dell'avv. Giuseppe Calabrese in data 15/04/2026, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 della sentenza impugnata); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 6 della sentenza impugnata in cui il giudice di merito ha pertinentemente richiamato e si è uniformato alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità della citata aggravante); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta violazione dell'art. 99 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il quarto motivo di ricorso che contesta la mancata valutazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata aritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si vedano pag.6-7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIl Consigliere Estensore Il Presidente Lucia Aielli L Imperiali