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Sentenza — n. 21341/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed because the crime was extinguished by the victim's withdrawal of the complaint.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 21341/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court annulled the lower court's guilty verdict because the crime was extinguished by the victim's formal withdrawal of the complaint. The defense submitted a verified record of this withdrawal, which the Court deemed valid and timely. Consequently, the criminal liability vanished, rendering the civil claims attached to the conviction inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 152, cod. proc. pen.; Art. 612, cod. pen.: The withdrawal of the complaint extinguishes the criminal offense, thereby invalidating any subsequent civil judgments based on that offense.

Schlagwörter

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withdrawal of complaint extinction of crime criminal appeal civil liability remissione di querela strafrechtliche Drohung Straferlass Einstellung des Betrugsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 152, cod. proc. pen.
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod.
Art. 612, cod. pen.
Francesco Di Luccia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod.
Art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
art. 612 cod. pen
Francesco Di Luccia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.;
art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv.
Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014
L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv.
Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013
259989 — 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv.
Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004
257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv.
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Volltext

ato a AGROPOLI il 19/07/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Francesco Di Luccia ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania, che ha dichiarato il predetto imputato colpevole, anche agli effetti civili, in ordine al reato di cui all'art. 612 cod. pen.;

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha allegato al ricorso il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione, redatto il 5 luglio 2025 presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria di Castellabate. La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (cfr. per tutte Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681).

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 — 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento debbono essere poste a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

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