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Ordinanza — n. 21340/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for being too general and lacking specific legal arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21340/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was too general and lacked specific legal reasoning. The appellant argued for a violation of law regarding the declaration of responsibility for the crime of false testimony, but the court found these assertions disconnected from the lower court's actual motives. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; general assertions without a clear connection to the lower court's reasoning result in inadmissibility.

Schlagwörter

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inadmissible appeal general grounds false testimony lack of motivation court costs specificity requirement Italian criminal procedure falsche Anschuldigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
art. 495 cod. pen
pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016
- è aspecifico, in quanto le deduzioni cui esso è affidato sono meramente assertive, e difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep.
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Volltext

posto da: MAMADUL GALAN CUI 028XMKR nato il 02/02/1990 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Galan Mamadul ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 612 e 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - è aspecifico, in quanto le deduzioni cui esso è affidato sono meramente assertive, e difettano della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) con motivazione completa e congrua (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M