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Ordinanza — n. 21331/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for non-proceeding due to prescription, rejecting claim of acquittal instead.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21331/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision to dismiss proceedings due to the statute of limitations rather than granting an acquittal. The court ruled that without specific evidence proving the crime did not occur or was not committed by the accused, the prescription defense prevails and the appeal fails.

Legislator-Regeste

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.: When an accused appeals a dismissal based on prescription without waiving that defense, they must provide specific evidence excluding the crime's existence or their involvement; absent such proof, the dismissal stands and the appeal is inadmissible.

Schlagwörter

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statute of limitations dismissal of proceedings criminal appeal inadmissible appeal burden of proof acquittal requirements procedural costs ungerechtfertigte Verzögerung der Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Dato atto del deposito della memoria difensiva dell'imputato il 18 marzo 2026, e quindi oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., al quale l'art.
Art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4 - n.16819 del 20/04/2022, Regazzoni
pen., sicchè, in assenza di tale evidenza documentale, la declaratoria di estinzione del reato prevale e il ricorso è inammissibile (Sez. 4 - n.16819 del 20/04/2022, Regazzoni, non massimata sul punto);
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Volltext

a LAMPORECCHIO il 14/10/1950 avverso la sentenza del 30/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO; 1—RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO_ Rilevato che Mauro Cei ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza del Tribunale con cui è stato pronunciato non doversi procedere per il reato di cui al capo A), così come riqualificato, per intervenuta prescrizione, nonché il proscioglimento dell'imputato dagli altri addebiti oggetto di CO ntestazione;

Dato atto del deposito della memoria difensiva dell'imputato il 18 marzo 2026, e quindi oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., al quale l'art. 610, comma 1, rinvia; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui si denuncia violazione della legge in ordine alla mancata dichiarazione di proscioglimento per il reato di cui al capo A), in luogo della dichiarazione di prescrizione - è manifestamente infondato poiché la Corte di merito ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui qualora l'imputato, senza rinunciare alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, egli è tenuto a dedurre motivi specifici idonei a dimostrare negli atti la manifesta esistenza di circostanze che escludono la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua o l'elemento soggettivo del reato, affinché possa essere pronunciata immediatamente sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., sicchè, in assenza di tale evidenza documentale, la declaratoria di estinzione del reato prevale e il ricorso è inammissibile (Sez. 4 - n.16819 del 20/04/2022, Regazzoni, non massimata sul punto);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. P.Q.MD€POStTATAIl consigliere estensore CAN A esi•ente Alessandrina Tudino i O G I 'h26 Pil a AI Funzionari Afdr7ja