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Ordinanza — n. 21328/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against burglary conviction, upholding sentencing discretion under Italian Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21328/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Giuseppe Muriella inadmissible, confirming his conviction for burglary. The appellant argued for reduced sentencing based on mitigating circumstances, but the court found these arguments legally unfounded. The decision rests on the established principle that sentencing gradation falls within the trial judge's discretionary authority under the Penal Code.

Legislator-Regeste

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Art. 62, n. 6 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including the assessment of mitigating circumstances and their equivalence or prevalence, belongs to the discretionary power of the court of first instance.

Schlagwörter

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burglary conviction sentencing discretion mitigating circumstances penal code provisions inadmissible appeal judicial discretion Italian criminal law Diebstahls

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62, n. 6 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Volltext

to a TERMINI IMERESE il 23/10/1994 avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giuseppe Muriella ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione; Considerato che i tre motivi di ricorso - con cui si denuncia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine, rispettivamente, all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen, alla mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e, infine, all'eccessività del trattamento sanzionatorio - sono manifestamente infondati e non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione al riconoscimento delle circostanze e al giudizio di equivalenza o prevalenza, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella Specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIN CAN i kl O G 4i Furreicxìt Matta 7