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Ordinanza — n. 21326/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal against fraud conviction, rejecting claims of procedural violation and lack of evidence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21326/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for fraudulent bankruptcy. The defendant argued that the conviction violated the principle of correlation because he was acquitted of a related property fraud charge, yet the court found the accounting entries contested and the subjective element of the crime clearly established. Consequently, the court rejected the claim that the acquittal on the property charge necessitated a new evaluation of the unproven accounting entries.

Legislator-Regeste

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Art. 522 cod. proc. pen.; The court must reject an appeal claiming a violation of the principle of correlation when the accused contests only the subjective element of the crime while the material facts remain unchallenged, thereby preventing the automatic extension of a prior acquittal to the current charge.

Schlagwörter

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principle of correlation fraudulent bankruptcy accounting entries subjective element inadmissible appeal dolo generico procedural violation psychiatrische Besserung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 522 cod. proc. pen.
art. 522 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri
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Volltext

Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Massimo Carollo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Letta la memoria proposta nell'interesse dell'imputato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione del principio di correlazione ex art. 522 cod. proc. pen. in riferimento alla intervenuta assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per essere le contestazioni inscindibilmente collegate, con conseguente elaborazione novativa di inattendibilità di voci contabili non contestate ed invece rielaborate dal capo oggetto di pronuncia liberatoria, è manifestamente infondato.

A fronte della contestazione di una falsificazione contabile strumentale all'occultamento di atti distrattivi, con particolare riferimento all'utilizzo delle voci contabili "sopravvenienze passive indeducibili", "crediti diversi" e "crediti verso soci", in tesi finalizzate a dissimulare distrazioni di risorse per oltre due milioni di euro, la Corte di merito avrebbe illogicamente valorizzato il riferimento alla generica inattendibilità della contabilità sub b), in tal guisa immutando il fatto, in violazione dei diritti della difesa. La censura è destituita di fondamento, sol che si consideri come l'imputato non abbia contestato la materialità dei fatti - e, dunque, l'inattendibilità delle scritture - limitandosi a contrastare, con l'appello, l'elemento soggettivo del reato.

In ogni caso, se è vero che la correlazione tra le imputazioni ha delineato profili di intenzionale falsificazione, correlata alla dissimulazione dell'attività distrattiva - esclusa già in primo grado - nondimeno la formulazione del capo b) non esclude il rilievo di profili di complessiva inattendibilità diversi ed ulteriori rispetto a quelli richiamati per relationem al capo a), come diffusamente esplicato in motivazione, rimarcando puntualmente i libri e le scritture mancanti o incomplete, con conseguente infondatezza manifesta del motivo;

Ritenuto che il secondo motivo, che deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'elemento psicologico del reato, è - del pari - manifestamente infondato, avendo la Corte di merito puntualmente dato atto del dolo - generico - di fattispecie (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in tema di parziale omissione del dovere annotativo), pur all'esito della pronuncia liberatoria del capo.a), in un serrato confronto dialettico con le deduzioni difensive, mentre il ricorrente insiste nel rivendicare un automatico ed assiomaticoeffetto estensivo della pronunciata assoluzione, di cui, peraltro, omette di circostanziare i termini, sì da consentire a questa Corte di apprezzarne l'interferenza sul punto dell'elemento soggettivo;

Considerato che il terzo motivo, con il quale si deduce analoga censura in riferimento all'art. 217 I. fall. e si contesta il vizio di motivazione riguardo il diniego di rinnovazione dell'istruttoria, è proposto fuori dei casi previsti, nella parte in cui pretende di devolvere a questa Corte una rilettura dei fatti, ed è generico laddove - richiamando passaggi motivazionali della sentenza impugnata relativi alla procrastinazione dell'emergenza del dissesto - non si confronta con le complessive cadenze argomentative della Corte di merito che, lungi dall'accreditare un'ipotesi di bancarotta semplice, hanno dato conto delle concrete circostanze in cui è maturato il disordine contabile, sorretto dalla consapevolezza che siffatta inattendibilità rendesse difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa; che il riferimento al diniego di rinnovazione dell'istruttoria, enunciato nel titolo del motivo, è rimasto solo accennato e privo di effettiva portata critica;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MIl consigliere estensore Il Presidente DEP IN C O U 2026 Forei MbJ(L) Saffig L.