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Ordinanza — n. 21264/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against prison supervision order due to discretionary judicial evaluation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21264/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision on alternative measures falls within the discretionary power of the supervision tribunal. The court found the tribunal correctly balanced the prisoner's reintegration needs against residual danger, noting the applicant's recent start of short-term foreign permits and employment at a company with a history of organized crime. Consequently, the appeal was rejected as it merely contested the exercise of this discretion without raising valid legal errors.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Supreme Court holds that appeals against supervision tribunal orders for alternative measures are inadmissible if they merely challenge the discretionary assessment of the prisoner's personality and residual danger without demonstrating a violation of legal principles.

Schlagwörter

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prison supervision appeal alternative detention measures judicial discretion reintegration assessment inadmissible appeal residual danger penitentiary treatment Ausschaffung trotz Verfolgungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi
Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo
Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari
267213;Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv.
Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara
Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara,Rv.
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Volltext

B. SORVEGLIANZA di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Ritenuto che l’unico motivo dedotto da Antonio Tafuro per vizio di motivazione nonsupera il preliminare vaglio di ammissibilità.E’ pacifico approdo della giurisprudenza di legittimità che la concessione delle misurealternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura disorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza delcondannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne ilreinserimento sociale (da ultimo, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, Tanzi, Rv. 252921-01).Nell’esame della richiesta il giudice, basandosi sulle relazioni provenienti dagli organideputati all’osservazione del condannato medesimo, ma senza essere vincolato ai giudizi iviespressi, deve apprezzare le riferite informazioni sulla sua personalità e sul suo stile di vita,parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti lamisura e ai profili di pericolosità residua dell’interessato2.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona si è mosso nell’alveo di tali principi: ha, infatti,preso in esame tutte le informazioni e ne ha fatto discendere – con motivazione esente daprofili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede – un giudizio prognosticosfavorevole, frutto di ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, reputando chel’ammissione del condannato alla misura della semilibertà era prematura alla luce dellalimitata rivisitazione critica, dell’epoca recente di avvio ai permessi esteri di breve duratanonché delle caratteristiche della prospettata attività lavorativa presso una società che haalle sue dipendenze un “pregiudicato per delitti di criminalità organizzata che ha espiato lapena detentiva nelle carceri marchigiane”.Trattasi di decisione non solo plausibili in fatto ma anche conforme al principioenunciato dalla giurisprudenza di legittimità della gradualità della concessione dei beneficipenitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde a unrazionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principiostesso del trattamento penitenziario (Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 267213;Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, Sicari, Rv. 264037;

Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, Chiara,Rv. 224029).3. Il ricorrente oppone all’ordinanza impugnata censure di stampo meramenteconfutativo e contro-valutativo, in un ambito riservato alla discrezionalità del tribunale disorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge enon è incappata nel segnalato errore di fatto posto che non ha mai valorizzato la presenzatra i dipendenti della indicata datrice di lavoro di una persona attualmente detenuta.3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpanella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente