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Ordinanza — n. 21261/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal on criminal execution regarding multiple theft convictions and drug dependency.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21261/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied principles regarding the continuity of crimes under Article 81 of the Penal Code. The appellant argued that drug dependency justified treating multiple thefts as a single criminal design, but the court found the facts—specifically the different execution modes and lack of planning evidence—did not support this view. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The court held that drug dependency alone does not justify recognizing a single criminal design for multiple thefts unless other conditions for continuity are met, requiring identical execution modes and planning evidence.

Schlagwörter

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criminal execution continuity of crimes drug dependency Article 81 Penal Code inadmissible appeal theft convictions single criminal design Betäubungsmittelabhängigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
ART. 52 D.LGS.196/03

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025
pen.( Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep.
Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019
Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014
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Volltext

dinanza impugnata.1. Ritenuto che le censure articolate da XXXXXXXXXXX nell’unico motivo diimpugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecitano, nellasostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche odenunziano vizio di motivazione, risultano manifestamente infondate o generiche.1.1. Il Giudice dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia dicontinuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmenteosservato che ostano al riconoscimento del vincolo di cui all'art. 81, secondo comma, cod.pen. tra i reati di furto giudicati con le sentenze del G.I.P. del Tribunale di Modena del 17febbraio 2015 e della Corte di appello di Bologna in data 13 settembre 2018, pur trattandosidi violazioni omogenee commesse in un contenuto lasso temporale, le diverse modalitàesecutive e l’assenza di circostanze sintomatiche della ideazione e programmazione, sindalla consumazione del primo reato, nelle linee generali, anche di quelli successivi.

Mentre ifatti oggetto dlela prima sentenza in ordine di tempo sono stati commessi dal condannatocon il concorso della compagna convivente ai danni di persone conosciute, i fatti accertaticon la sentenza successiva riguardano furti su autovetture parcheggiate sulla pubblica via.Non depone favorevolmente neanche la condizione di tossicodipendenza, non idonea,alla luce di quanto accertato nei giudizi di cognizione, a far plausibilmente ipotizzare che ilcondannato avesse agito negli episodi di interesse perché spinto dalla necessità diprocacciarsi la droga.2.

Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatoriotratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, delgiudice di merito.È stato applicato il consolidato orientamento secondo cui lo stato di tossicodipendenzadeve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità del disegno criminosocon riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre che sussistano le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art.81, comma secondo, cod. pen.( Sez. 1, n. 2313 del 28/10/2025, dep. 2026, F., Rv. 289240 –01;

Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 - 01; Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 - 01).3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.