Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 21245/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal on recidivism application, upholding lower court's social danger assessment.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21245/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in applying recidivism rules. The appellant argued against the application of recidivism, but the court found the district court's reasoning logically sound and consistent with established precedent regarding social danger. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 61 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The lower court's assessment of social danger based on the repetition of offenses and prior convictions is valid if logically grounded, rendering an appeal on this point inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
recidivism application social danger assessment inadmissible appeal criminal liability prior convictions Cassazione Roma procedural dismissal Rückfall bei Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 61 c.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419
Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

za del 27/03/2025 della Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che l’unica dedotta censura da George Catalin Timpu, relativaall’applicazione della recidiva, è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, con motivazione sintetica ma esente da vizi logico-giuridici, non siè limitata a indicare i precedenti penali, ma, in sintonia con i principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità, ha desunto dalla ripetizione delle violazioni a breve distanza neltempo, anche dopo periodi di detenzione carceraria, dalla loro gravità, dall’epoca recente diconsumazione, dall’inefficacia delle pregresse sanzioni penali a modificare la capacità adelinquere, una peculiare pericolosità sociale strettamente correlata al rapporto tra il fattoper cui si procede e le precedenti condanne e, in quest'ottica, ha apprezzato la pregressacondotta criminosa come indicativa di una perdurante inclinazione al delitto di tale rilevanzada influire, in concreto, quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice".(ex multis, Sez. 3, n. 33299 del 16.11.2016, Rv. 270419;

Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010,Calibè, Rv. 247838 - 01).2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente