Appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal reasons and factual data supporting the censure.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was generic, failing to specify legal reasons or factual data supporting the censure against the lower court's decision. The appellant argued against the finding of guilt based on carrying a knife without justification, but the court noted the absence of specific arguments in the appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are formulated in generic terms without indicating the legal reasons and factual data underlying the censure against the contested decision.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
lla Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell'interesse di Esposito Salvatore e la sentenzaimpugnata.1. Ritenuto che l’unico motivo dedotto è formulato in termini generici senza indicare leragioni di diritto ed i dati di fatto a fondamento delle censure avverso la decisione impugnata,che, seguendo un percorso motivazionale plausibile, ha desunto la colpevolezza di Espositodal rinvenimento nel corso di un controllo del coltello, descritto nel capo di imputazione, nelportaoggetti del motoveicolo condotto dallo stesso imputato senza che quest’ultimo ne abbiagiustificato il porto fuori dalla sua abitazione.2.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente