Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding probation violation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal by Ivan Visciano inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court found the appellant's argument that he made a factual error regarding his residence boundaries to be merely a re-reading of evidence rather than a substantive legal challenge. Consequently, the court upheld the original decision that Visciano knowingly violated his probationary residence restriction.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the only ground raised is a mere re-reading of the evidence without providing specific substantive legal arguments to challenge the lower court's reasoning.
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KI-generiertVolltext
orte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi.RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso proposto nell’interesse di Ivan Visciano e la sentenza impugnata.1. Ritenuto che l’unica censura dedotta è manifestamente infondata.La Corte distrettuale, seguendo un percorso motivazionale privo di aporie logiche, oltreche plausibile, ha escluso che Visciano abbia commesso il reato contestatogli per essereincappato in un errore di fatto rilevante ai fini dell’art. 47 cod. pen.Al riguardo ha osservato che l’imputato, già da tempo sottoposto alla misura dellasorveglianza con obbligo di soggiorno, conosceva bene il territorio dove viveva e, quindi,anche il confine tra il suo comune di Boscotrecase e quello viciniore di Torre Annunziatasicché si era reso perfettamente conto di avere violato la prescrizione che gli vietava diallontanarsi dal comune dove aveva fissato la sua dimora abituale.A tale apparato argomentativo il ricorrente oppone, in chiave meramente confutativa,una rilettura del compendio probatorio, prospettandola come più plausbile, e non specificivizi motivazionali.2.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente