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Ordinanza — n. 21231/2026 — snpen KI-generiert

Appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest after prisoner's sentence ended and release occurred.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21231/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the appeal inadmissible because the petitioner had already been released from prison on March 12, 2026. The petitioner argued that the lower court's rejection of a home detention request was based solely on disciplinary violations rather than psychosocial observations. The Court ruled that since the sentence was fully served, there was no concrete legal interest to pursue the appeal, rendering it void under procedural law.

Legislator-Regeste

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Art. 47 ter Ord. pen.; Art. 568 c.p.p., comma 4: An appeal is inadmissible if the petitioner has lost the concrete legal interest in the outcome, such as when a prison sentence has been fully served and the individual is no longer detained.

Schlagwörter

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surrendered interest home detention appeal sentence completion procedural inadmissibility prisoner release Bewährungshilfe Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Freiheitsbeschränkung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 47 ter Ord. pen.
Art. 568 c.p.p., comma 4
Unite, 27/09/1995, n.10372, Serafino).È quanto l'ordinamento processuale sintetizza nella formula "interesse ad impugnare"e che la disciplina codicistica statuisce all'art. 568 c.p.p., comma 4.
Art. 616 c.p.p.
art. 568 c.p
Unite, 27/09/1995, n.10372, Serafino).È quanto l'ordinamento processuale sintetizza nella formula "interesse ad impugnare"e che la disciplina codicistica statuisce all'art. 568 c.p.p., comma 4.
art. 616 c.p

Zitierte Rechtsprechung

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Cass., Sez. Unite, 27/09/1995, n.10372, Serafino
Sez.1, n. 46887 del 22/10/2009
(così in motivazione Sez.1, n. 46887 del 22/10/2009 Rv.
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Volltext

IB. SORVEGLIANZA di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;RITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Bari con provvedimento in data 20 novembre 2025 harespinto l’istanza depositata nell’interesse di Pupillo Giovanni, detenuto in espiazione penaavente termine il 28 febbraio 2026, e avente ad oggetto la richiesta di concessione dellamisura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 ter Ord. pen.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando con unicomotivo la violazione dell’art. 47 ter Ord. pen.Il ricorrente contesta la motivazione del provvedimento impugnato laddove fonda ilrigetto della misura unicamente sulla violazione disciplinare commessa in occasione di unpermesso premio; tale decisione non appare conforme al contenuto delle osservazionipsicosociali del detenuto.3.

In data 30 aprile 2026 il difensore depositava rinuncia al ricorso per sopravvenutacarenza di interesse in ragione della concessione al detenuto della libertà vigilata.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Preliminarmente occorre considerare che ad oggi il detenuto è libero, essendo statoliberato, come emerge dal referto di scarcerazione, in data 12 marzo 2026, pertanto il ricorsosi pone come inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.La legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mirala sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggettoderivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che l'esercizio dell'attività processualeriferibile alla fase dell'impugnazione deve mirare a soddisfare una posizione soggettivagiuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto (Cass., Sez.

Unite, 27/09/1995, n.10372, Serafino).È quanto l'ordinamento processuale sintetizza nella formula "interesse ad impugnare"e che la disciplina codicistica statuisce all'art. 568 c.p.p., comma 4. (così in motivazione Sez.1, n. 46887 del 22/10/2009 Rv. 245677 – 01).Nel caso in esame il detenuto ha finito di scontare la pena e, pertanto, nessun interesseconcreto ha o ha rappresentato ad ottenere comunque una decisione sul ricorso.All'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non consegue, aisensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento e di una somma a favore della cassa delle ammende.Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria Greca Zoncu Vincenzo Siani