Italian Court dismisses appeal against conviction for resisting a public official due to lack of procedural grounds.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant merely requested a different assessment of the trial record rather than raising valid legal defects. The lower court had correctly found that voluntary intoxication did not negate intent and that the sentence was appropriate given the gravity of resisting two officers and the defendant's prior record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 337, 92, 133 cod. pen.; Appeals based solely on a request for a different factual assessment of the trial record are inadmissible in proceedings for the protection of legality.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVolltext
VA Ritenuto Ritenuto che il difensore di Ayoub El Friyekh, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione degli artt. 337 e 92 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e, con il secondo motivo, l'inosservanza dell'art. 133 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena; Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato che, peraltro, la Corte di appello con motivazione conforme a diritto e congrua (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) ha ritenuto che lo stato di ubriachezza volontaria dell'imputato fosse inidonea ad escludere il dolo del reato e ha ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in ragione della gravità della condotta di resistenza a pubblico ufficiale, posta in essere ai danni di due operanti, e dei numerosi precedenti penali del ricorrente, anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M