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Ordinanza — n. 21062/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as merely reproducing already rejected arguments without new legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21062/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Robert Riggio, challenged a lower court conviction for resistance, arguing the escape lacked criminal danger. The court found these arguments were merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge with correct legal reasoning.

Legislator-Regeste

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen. P.P.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected by the lower court with correct legal reasoning and without manifest illogicality.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive arguments resistance crime criminal danger Cassation procedure ungenügende Rechtsschrift verspätete Einreichung Recht zur Hinterlegung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 337 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Robert Riggio avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui veniva condannato per il delitto di resistenza ex art. 337 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Robert Riggio avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui veniva condannato per il delitto di resistenza ex art. 337 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Volltext

ato il 01/10/1962 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;120/RG. 38142

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Robert Riggio avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui veniva condannato per il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità che ha applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità (si veda, in particolare, pag. 1, ove si rinviene congrua giustificazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive, anche circa l'insussistenza del reato per assenza di pericolosità della fuga); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.M