Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper request for re-evaluation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's arguments regarding the absence of intent and insufficient offensiveness were rejected because they merely requested a different factual evaluation, which is prohibited in cassation proceedings. Furthermore, the claim concerning Article 131-bis of the Penal Code was dismissed as it was already addressed and rejected by the Court of Appeal in Bari.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of factual findings or addresses issues already conclusively decided by the Court of Appeal without raising new legal grounds.
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KI-generiertVolltext
O nato a ERICE il 31/08/1998 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Alessandro Genna, con il primo motivo, deduce l'erronea applicazione dell'art. 385 cod. pen., con riferimento all'insussistenza del dolo di evasione e alla scarsa offensività della condotta, e, con il secondo motivo, la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata valutazione dell'elemento soggettivo del reato;
Considerato che entrambi i motivi sono inammissibili, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il terzo motivo, volto a dedurre la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio della motivazione sul punto, è inammissibile per aspecificità, in quanto propone una censura già devoluta all'esame della Corte di appello di Bari e disattesa nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità (alla pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M