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Ordinanza — n. 21038/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for resistance as it lacks specific factual mischaracterizations by lower court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21038/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments merely sought an alternative reading of evidence rather than identifying specific judicial errors. The lower court correctly reconstructed the facts based on witness testimony, finding the defendant's driving behavior highly dangerous. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the strict requirements for cassation review regarding factual mischaracterizations.

Legislator-Regeste

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Art. 337 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attempts to re-evaluate the entire evidentiary record without pinpointing specific distortions of procedural emergencies by the trial judges.

Schlagwörter

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resistance crime cassation inadmissibility factual mischaracterization procedural review limits dangerous driving conduct gültige Zustellung Meldung der Adressänderung unerlaubte Entfernung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 337 cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Calò avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza ex art. 337 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Calò avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza ex art. 337 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Volltext

posto da: CALO' ANTONIO nato a SAN SEVERO il 07/12/1993 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;73/RG. 37653

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Calò avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi volti a prefigurare una rilettura alternativa di tutte le fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla sentenza impugnata con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità circa la configurazione del delitto ( cfr paf. 3 della sentenza là dove il Giudice sulla scorta della deposizione del teste di Pg ha puntualmente ricostruito la dinamica fattuale e la condotta realizzata dall'imputato che effettivamente si è tradotta in una modalità di guida altamente pericolosa per sé stesso, gli agenti e gli utenti della strada); ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q P.Q.MCf\Nc ;Arie