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Ordinanza — n. 21002/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; delay in expert report not a crime absent urgency.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 21002/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the civil appeal inadmissible, rejecting the claim that judges arbitrarily interpreted 'without delay' as applying only to urgent measures. The lower courts correctly found that the procedural delay in submitting a mandatory expert report for a non-urgent civil settlement does not constitute the crime of refusing official acts. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 328, comma 1, cod. pen.; Art. 696 bis, cod. proc. civ.: The failure to deposit a mandatory expert report within the set deadline does not constitute the crime of refusing official acts when the underlying investigation lacks inherent urgency, as the deadline is merely regulatory and the system provides for revocation of the mandate in case of serious unjustified delay.

Schlagwörter

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crime of refusing official acts mandatory expert report procedural delay lack of inherent urgency regulatory deadline civil settlement procedure inadmissible appeal Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 328, comma 1, cod. pen.
non può integrare il delitto di cui all'art. 328, primo comma, cod.
Art. 696 bis, cod. proc. civ.
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito, con motivazione congrua, hanno rilevato che il ritardo nel deposito della relazione nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 bis cod.
art. 328 cod. pen
non può integrare il delitto di cui all'art. 328, primo comma, cod.
art. 696 bis cod. proc. civ
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito, con motivazione congrua, hanno rilevato che il ritardo nel deposito della relazione nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 15642 del 07/02/2024, Cerasoli
ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico (Sez. 6, n. 15642 del 07/02/2024, Cerasoli, Rv.
Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi
286300 - 01; in senso conforme Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv.
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Volltext

ile CATALANO GIOVANNI nato a CASTELVETRANO il 28/05/1964 nel procedimento a carico di: FINOCCHIARO MAURIZIO nato a PALERMO il 25/01/1961 RUBINO MANFREDI nato a PALERMO il 27/05/1971 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che jr le parti civili, con unico motivo, deducono l'errata applicazione dell'art. 328 cod. pen., in quanto i giudici di merito avrebbero escluso il reato contestato, interpretando arbitrariamente la locuzione «senza ritardo» prevista dalla disposizione di legge, come riferita a provvedimenti giurisdizionali urgenti e cautelari;

Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto le sentenze di merito, con motivazione congrua, hanno rilevato che il ritardo nel deposito della relazione nel procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696 bis cod. proc. civ. non può integrare il delitto di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen., in quanto questo procedimento non è cautelare e urgente; Ritenuto che, infatti, non integra il delitto di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della consulenza tecnica di ufficio nel termine fissato dal giudice o prorogato, nel caso in cui, in ragione della tipologia dell'accertamento delegato, non sia di per sé ravvisabile l'urgenza, posto che il termine fissato per il deposito è ordinatorio e che l'ordinamento prevede, in presenza di grave . ritardo non giustificato, la revoca dell'incarico (Sez. 6, n. 15642 del 07/02/2024, Cerasoli, Rv. 286300 - 01; in senso conforme Sez. 6, n. 28615 del 28/04/2022, Landi, Rv. 283608 - 01, con riferimento all'idoneità a integrare il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. l'omesso deposito della relazione da parte del consulente d'ufficio incaricato di un accertamento tecnico preventivo);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M