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Ordinanza — n. 20990/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding nullity of first instance judgment due to defendant's voluntary absence and escape.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20990/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance judgment was null due to the defendant's absence. The defendant voluntarily waived his right to appear at the initial hearing while in custody, and subsequently escaped from his residence, rendering him unreachable for future proceedings. Consequently, the court found no violation of the right to defense, as the defendant was aware of the charges and had disengaged from the process.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; The right to defense is not violated when a defendant, having been properly notified, voluntarily waives appearance and subsequently escapes custody, thereby forfeiting the right to further notifications.

Schlagwörter

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nullity of judgment right to defense voluntary waiver of appearance escape from custody inadmissibility of appeal processual nullity notification of proceedings Strafaufschub

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Volltext

ENZO nato il 31/03/1979 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;22/RG 31.120

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Scodellaro_avverso la sentenza in epigrafe con cui veniva ritenuto responsabile del reato di evasione. esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; osserva il ricorso è inammissibile Il primo motivo con cui si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per omessa conoscenza del processo è manifestamente infondato. L'imputato - che era detenuto al momento della notifica del decreto di vocatio in ius per la prima udienza fissata per la data del 21 aprile del 2021 - dichiarava di volere rinunciare a comparire.

Dunque, correttamente la Corte di appello ha ritenuto che il rapporto processuale si fosse regolarmente incardinato e che, per tale ragione, lo Scodellaro non avesse diritto ad ulteriori avvisi e/o notifiche per le successive udienze. Dagli atti emerge, inoltre, che la Pg - con nota del 17 agosto del 2021 - comunicava alla A.G. procedente di non potere eseguire l'ordine di traduzione per la successiva udienza del 2 settembre 2021, perché nelle more l'imputato era evaso dal luogo del domicilio coatto e non era rintracciabile, di fatto rendendosi irreperibile.

Dunque, nessuna nullità del processo si è concretizzata nel caso di specie, non ravvisandosi alcuna violazione di diritto di difesa: l'imputato era a conoscenza del processo a suo carico perché aveva ricevuto regolare notifica (i.e. a mani proprie) del decreto di citazione ed aveva rinunciato a comparire alla prima udienza; nel corso del processo era evaso dal luogo in cui era detenuto in regime di arreti domiciliari, essendosi completamente disinteressato delle sorti del processo; a seguito della sentenza di condanna aveva presentato appello.

Anche il motivo inerente agli aumenti per la continuazione esterna è inammissibile posto che la esiguità dell'aumento disposto, di poco superiore al mino edittale e quindi mantenuto molto al di sotto della media edittale, non richiede specifica motivazione. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M P.Q.M