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Ordinanza — n. 20989/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for lack of specificity and manifestly unfounded generic arguments regarding sentencing mitigation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20989/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were deduced in purely apodictic terms, lacking the required specificity. The appellant argued for the non-application of generic mitigating circumstances and the cause of non-punishment, but the appellate court had already addressed these points with congruous reasoning. The court rejected the appeal as manifestly unfounded, noting that the lower court correctly applied mitigating factors equivalent to the recidivism and found the habitual nature of the conduct barred the cause of non-punishment.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis and 131-bis of the Criminal Code; appeals based on generic and indeterminate grounds that merely restate reasons already examined and rejected by the appellate court are inadmissible for lack of specificity.

Schlagwörter

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lack of specificity generic arguments inadmissible appeal mitigating circumstances cause of non-punishment apodictic terms manifestly unfounded Strafmilderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis of the Criminal Code
Art. 131-bis of the Criminal Code
23014 del 29/04/2021, 5., 281521); Rilevato che, peraltro, entrambe le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha precisato che nel caso di specie osta all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
23014 del 29/04/2021, 5., 281521); Rilevato che, peraltro, entrambe le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha precisato che nel caso di specie osta all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta
253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv.
Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano
230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv.
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, 5., 281521); Rilevato che, peraltro, entrambe le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha precisato che nel caso di specie osta all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.
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Volltext

da: DE LUCIA ANTONIO nato a MADDALONI il 21/08/1980 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;a OSSERVA Ritenuto che il difensore Antonio De Lucia, con unico motivo, deduce l'inosservanza degli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen. con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il vizio di mancanza di motivazione sul punto;

Considerato che entrambe le censure, essendo dedotte in termini puramente apodittici, sono inammissibili per aspecificità; Ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568;

Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217; Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, 5., 281521); Rilevato che, peraltro, entrambe le censure sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua, ha precisato che nel caso di specie osta all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. l'abitualità della condotta illecita, desunta dai precedenti penali del ricorrente, e le circostanze attenuanti generiche sono state già applicate in primo grado in misura equivalente alla contestata recidiva in ragione del tipo di recidiva accertato e della gravità del fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda P.Q.M