Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite non-punishability by particular triviality.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to apply the principle of non-punishability for particular triviality, but the court rejected this as a generic request for re-examination of evidence. Furthermore, the appeal was deemed insufficiently specific because it did not explicitly articulate critical arguments against the factual or legal reasons used in the appealed decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must explicitly articulate and argue the critical points regarding the facts or law of the decision under review.
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nato a CAMPAGNA il 21/03/1951 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Stabile, con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Considerato che la censura è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze istruttorie non consentito nel giudizio di legittimità;
Rilevato che, peraltro, il motivo di appello relativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è estremamente generico, in quanto volto a valorizzare solo il carattere vetusto dell'autovettura; Considerato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell0- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MDEPOS TTA IN T1.A 2026 fi FLrIY o Giudiziario M a De Sanas