Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper request for factual re-evaluation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant's sole ground was the alleged erroneous application of criminal code articles regarding evidence evaluation and the lack of a threatening conduct. The court rejected this because the request amounted to a demand for a new factual assessment, which is prohibited in cassation proceedings, and the grievances were already addressed by the appellate court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 337, 582, 585 c.p.; The cassation court cannot re-evaluate evidence or facts, and appeals lacking specific legal grounds or already decided by the appellate court are inadmissible.
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KI-generiertVolltext
nato a NAPOLI il 11/12/1986 avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Donato Buonaiuto, con unico motivo, deduce l'erronea applicazione degli art. 337 e 582, 585 cod. pen. e censure relative all'errata valutazione delle prove nei giudizi di merito e, segnatamente, alle dichiarazioni del teste Ciro Bonaiuto, all'errata ricostruzione della dinamica dei fatti, all'insussistenza di una condotta minacciosa o violenta dell'imputato, all'insussistenza del delitto di lesioni, alla determinazione della pena e alla mancata applicazione di una sanzione sostitutiva;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità; Ritenuto che il ricorso è inammissibile per aspecificità, in quanto propone censure già devolute all'esame della Corte di appello di Napoli e disattese nella sentenza impugnata con motivazione congrua e immune da vizi di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M