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Ordinanza — n. 20974/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; defendant merely requested different factual evaluation without legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20974/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defendant's sole ground was a request for a different factual assessment rather than a legal error. The lower court had denied generic mitigating circumstances based on the defendant's criminal record and the vague nature of the defense's request. The court ruled that merely asking for a different evaluation of evidence does not constitute a valid ground for review in a jurisdictional proceeding.

Legislator-Regeste

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Art. 62-bis cod. pen.; The court must reject appeals where the petitioner merely requests a different evaluation of the evidence without alleging specific legal violations or substantive errors in the application of the law.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances criminal appeal inadmissibility jurisdictional review limits discretionary power justification factual evaluation request Strafmilderung Strafschärfung verminderte Schuldfähigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 62-bis cod. pen.
RT nato il 01/07/1988 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Robert Mijailovic, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
RT nato il 01/07/1988 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Robert Mijailovic, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899
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Volltext

RT nato il 01/07/1988 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO;OSSERVA Ritenuto che il difensore di Robert Mijailovic, con unico motivo, deduce l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Ritenuto che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis:

Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); Considerato che la Corte di appello ha ritenuto, con motivazione, tutt'altro che illogica, di escludere l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato e del carattere generico e non circostanziato della richiesta formulata dalla difesa; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. D P.Q.M