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Ordinanza — n. 20893/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction, upholding facts and sentencing.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20893/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding drug disposal, lack of culpability, and sentencing. The court affirmed that the appellate court's factual findings, based on the suspect's location near a drug dealing spot and inconsistent alibis, were logically sound and beyond review. Consequently, the conviction for possessing hashish was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 73 comma 5 DPR 309/90; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation holds that appeals challenging factual assessments of drug possession and sentencing are inadmissible when the lower court's reasoning is logically coherent and supported by evidence, as such evaluations fall within the exclusive jurisdiction of the trial judges.

Schlagwörter

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drug possession conviction inadmissible appeal factual findings review implicit sentencing hashish trafficking context qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz Betäubungsmittelabhängigkeit Ermächtigung zur Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 73 comma 5 DPR 309/90
Art. 131-bis c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 36382 dei 04/07/2003, Deil'Anna
Sez. 4, n. 23679 dei 23/04/2013, Viale
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Lirrata
25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Lirrata„ Rv.
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Volltext

ESCO nato a FOGGIA il 04/04/1991 avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi dea decisione Visti gli atti e !a sentenza impugnata; e3aminato li ricorso f:):"OpOStC), a mezzo del difensore., da Lattarulo Francesco ritenuto responsabile / nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d,P.R. 309/90, per avere detenuto, nelle circostanze di cui ali'imputazione, sostanza stupefacente dei tipo hashish. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta quanto segue:

I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente; travisamento piove dichiaratìva resa dal teste di P.G.; II) Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delia causa di non punibilità er particolare tenuità dei fatto; III) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Considerato che ia prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricos,truzione dei fatto riservati alla cognizione dei giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cessazione ove siano sorrette, come nel presente caso„ da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dai giudicante e delle ragioni del decisum.

Nei caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tui:te ia deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle r.suitanze orocessuall, in nessun modo censurabile sotto il profilo della ra2ict-ìaà e sul:a Pose di apprezzamenti di fatto non qualificabill in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità.

In proposito la Corte di appello, con argomentare logico„ nell'escludere che !o stupefacente detenuto dall'imputato fosse destinato ci consumo personale, ha posto in rilievo: 1. 11 fatto che Lattaruia stazionava in auto, unitamente al coimputato, in una zona nota agi: operanti come luogo di spaccio, in orario notturno e con i fari spenti;

2. il fatto che ail operanti videro il conducente di altra vettura avvicinarsi a quella dell'imputato ed allungare il braccio all'interno dell'abitacolo della vettura dell'imputato;

3. L'inverosimiglianza della versione fornita dagli imputati (in base a quanto argomentato in sentenza, non era credibile che gli imputati, dopo avere acquistato sostanza stup.el'ac ,iente consumare, si fossero trattenuti di notte in un luogo di spaccio, esponendosi ai pericolo di essere controllati). Considerato, quanto ai secondo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità di cui ailiart 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce dei rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell'intensità dei dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente alle rsultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua a: riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Ritenuto che i profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da congrua motivazione: è i caso di considerare che, in tema de,terminazione della pena, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 dei 04/07/2003, Deil'Anna, Rv. 22714201;i c con formule sintetiche (tipo «si ritiene congrua», Se:: _ 4, n. 23679 dei 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Lirrata„ Rv. 21158301). Ritenuto, pertanto, che i ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa deile ammende. 2 P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMariarosaria Bruno Andrea Montagni ()E P rY'i \ IN cAP:--L 2