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Ordinanza — n. 20889/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against second instance judgment for lack of logical flaws in reasoning.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20889/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding insufficient motivation and missing general mitigating circumstances. The second instance court provided adequate reasoning based on established criteria and the defendant's personal history, which the cassation court found free from logical errors. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The cassation court lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or the sufficiency of motivation in second instance judgments, intervening only when logical flaws or legal errors are evident.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility lack of logical flaws second instance judgment review general mitigating circumstances procedural costs and fine

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
D.P.R. 309/90
74 e 73 d.P.R. 309/90, della iJiclazione di norme in materia di armi e dei delitti di duplice tentata omicidio.
art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 13, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv.

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Volltext

to a SIRACUSA il 11/07/1991 avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;iblotivì della dedsione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i! ricorso proposto a mezzo del difensore da Piazzese Giovanni, ritenuto responsabile, nelle :apeifee-rril sentenze di merito, dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, della iJiclazione di norme in materia di armi e dei delitti di duplice tentata omicidio. Rilevato ene :a difesa, a Liolv: di ricorso, 'lamenta:

i) Mancanza e manifesta ogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato; II) Vizio di motivazione in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Considerato che ia sentenza inripugnata è assistita da conferente apparato argomentahvo_ ene le cledez.oni sviluppate nel ricorso, dietro i'apparente prospettazione dei vizio di iedittli-nita, concernendo in realtà !a ricostruzione e la valutazione dei fatti, nonché l'apprezzamento dei materiale probatorio, investono profili dei qiudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, uni:iarnente al prr. giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su cornetti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato che la doniianza afferente alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale ;n appello, finalizzata all'espletamento di nuova perizia psichiatrica suHrrioutato, .:aJHc•sen-iorite destituita di fondamento, avendo la Corte d'appello congruarriente ai-domentato in ordine alla non indispensabilità nell'accertamento richiestri e. nl del decidere (cfr. Sez. 13„ n. 12602 dei 17/12/2015, Ricci, Rv. 266820; La rinnovazione dell'istruttoria nei giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente alic-Tcné il gudc enga, nela sua olscrezionalità, di non poter decidere alio stato degli atti'",.

Considerato: deanto ai secondo motivo di rlcorso, che il Tribur.ale - la cui motivazione e stata condi',Hsa casa Corte d'appello - ha offerto idonea motivazione a sostegno del diniego delle attenuanti generiche, ponendo in evidenza ;a negativa personaillà deiitimputato, gravato da numerosi precedenti oenall„ l'assenza di posih1 elementl da valutarsi ai fini dei ricon.osclmento dei beneficio, :a oi-avita del fate alio, stesso ascritto; consicierí.9te che !a - ,,-,:ust;nc.a.zone prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittirnita (-cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quella che etere prevalente ed atte a detern-iinare o meno i riconoscimento del beneficio, sicché anche un scio elemento attinente alla personalità dei colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente). Ritenuto, pertanto, ch,e i; ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di eurn in favore dell.3 Ca ,;sa delle ammende.

P, Q., M., Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a! pagamento delle spese procese.a e delLa. eipreirna o euro tremHa in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i 12 maggio 2026 cons!giere DEPOSUATA Prec.idente Mariarcsaria Bruiu, IN CANCE,:ilLEFNAirea Montagni