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Ordinanza — n. 20883/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for insufficient reasoning, citing procedural limits.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20883/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible because the defendant's arguments did not fall within the limited grounds for reviewing such decisions. The defense argued the trial court's reasoning was insufficient, but the court noted that appeals against plea agreements are restricted to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty. Consequently, the court ruled that the lower court's brief description of facts and confirmation of the agreement's correctness was legally sufficient.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; general dissatisfaction with reasoning is excluded.

Schlagwörter

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plea bargain appeal procedural inadmissibility limited grounds review legal qualification error penalty proportionality Nichtigkeitsgründe Zulässige Gründe ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerata cne, ai sens de.Wart. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod: proc.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
peri.; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Volltext

MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso p(000sto da Filippone Paolo avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito dei patteggiamento„ è stata applicata ai predetto la pena concordata tra le parti per• il reato di cui all'art.73 d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi dl ricorso a difesa si duole della insufficienza e della inadeguatezza della motivazione espressa dal Tribunale. Considerata cne, ai sens de.Wart. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen aintrodotto dallo iegge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, i ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'er:umea dua;ificazione giuridica del fatto, all'fflegalità della pena o della misura di scarezza.

Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è ammessa impugnazione in sede di legittimità. Considerato che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod: proc. peri., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e conta che !a sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare saMcienternente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualWcazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata" (tra le tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).

Considerato che la sentenza impugnata si è attenuta a tali principi, avendo il Tribunale evidenziato che dall'esame degli atti di indagine, succintamente richiamati, non emerge alcuna causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri.; che i fatti sono stati correttamente qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e che la pena è congrua. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc, pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che ii ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiar P.Q.M