Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 20857/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for aiding a fugitive, rejecting nullity and evidence arguments.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20857/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aiding a fugitive. The appellant argued for procedural nullity of service notices and the need for new evidence regarding his location after expulsion. The court rejected these claims as unfounded based on established jurisprudence and procedural rules, noting the appellant failed to allege he had established himself in his home city.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 415-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded based on settled case law or when new arguments were not properly formulated in the appellate act.

Schlagwörter

KI-generiert
aiding fugitive procedural nullity inadmissible appeal service of notice evidence admissibility Hinderung einer Amtshandlung Gehilfenschaft amtliche Verteidigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 415-bis, cod. proc. pen.
nullità del decreto d'irreperibilità dell'imputato — emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen. — e degli atti consequenziali;
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Il secondo non risulta essere stato formulato con l'atto d'appello, non potendo perciò essere dedotto in cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); in ogni caso, è manifestamente infondato, venendo chiesta l'assunzione di una prova inesistente o comunque, per stessa allegazione difensiva, non più esistente.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: SALHI ABD EL GHANI nato il 13/09/1993 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salhi Ghani impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Egli deduce:

1) nullità del decreto d'irreperibilità dell'imputato — emesso per la notificazione dell'avviso ex art. 415-bis, cod. proc. pen. — e degli atti consequenziali;

2) mancata assunzione di una prova decisiva;

3) vizi di motivazione in punto di dolo. La sua difesa ha avanzato istanza di rimessione degli atti al Presidente, per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie.

2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, correttamente richiamata dalla sentenza impugnata e ribadita, ancor più di recente, ad es., da Sez. 1, n. 34760 del 26/06/2024, Kamara, Rv. 286719), non essendovi elementi per ritenere che l'imputato, dopo la sua espulsione, si fosse stabilito nella sua città di nascita (circostanza che nemmeno lui allega). 2.2. Il secondo non risulta essere stato formulato con l'atto d'appello, non potendo perciò essere dedotto in cassazione (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); in ogni caso, è manifestamente infondato, venendo chiesta l'assunzione di una prova inesistente o comunque, per stessa allegazione difensiva, non più esistente. 2.3. Il terzo è puramente reiterativo, rispetto ad una motivazione della sentenza d'appello del tutto lineare e corretta (l'ausilio in favore dell'amico quale semplice motivo dell'azione, comunque volontariamente diretta ad impedire l'attività d'ufficio).

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara in P.Q.M