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Ordinanza — n. 20839/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for generic mitigating circumstances and excessive sentence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20839/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes against public security agents. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a reduced sentence, but the court found the appellate judge's factual assessment of aggravating factors like violence and intent to be unassailable. Consequently, the court ruled that no detailed explanation was required for the sentence as it remained well below the statutory maximum.

Legislator-Regeste

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Art. 337, 582, 585, cod. pen.; In appeals, the court of first instance's factual judgment on generic mitigating circumstances is unassailable unless contradictory, and detailed sentencing explanations are only mandatory when the penalty significantly exceeds the statutory range.

Schlagwörter

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generic mitigating circumstances appellate review standard sentencing proportionality public security crimes inadmissibility of appeal Strafmilderung Verbrechen der Aggression Ermächtigung zur Strafverfolgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 337, cod. pen.
Art. 582, cod. pen.
Art. 585, cod. pen.
Art. 133, cod. pen.
In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
Quanto, poi, alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243
276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Volltext

25/11/1971 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Fajraoui Bouhlel impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582, 585, cod. pen., nei confronti di alcuni agenti di pubblica sicurezza. Egli deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche e di determinazione della pena, giudicata eccessiva.

2. Il ricorso è inammissibile. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., considerati preponderanti ai fini del riconoscimento o meno. Nello specifico, la Corte d'appello ha valorizzato dati di fatto incontroversi e qualificanti (violenza dell'aggressione compiuta, dolo particolarmente intenso, soggetto pregiudicato), motivatamente ritenendoli prevalenti su quelli dedotti dalla difesa (ammissione di responsabilità, presentazione di scuse, lontananza nel tempo dei precedenti), con valutazione ragionevole.

Quanto, poi, alla pena, una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando essa sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (tra le tantissime: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), mentre, nello specifico, è stata mantenuta ben al di sotto.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (yds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.MFUOZIOti Mtuzi 'l'il